La S.p.A.

La Società per Azioni (SpA), formata da 2 o più soci, si costituisce per atto pubblico seguendo i punti fondamentali dettati nell'art. 2328 Cod.Civile e adempiendo alle condizioni stabilite dall'art. 2329 (capitale sottoscritto per intero, versamento dei 3/10 dei conferimenti in denaro, autorizzazioni ecc.).

Quando la società è formalmente costituita i soci devono adempiere a degli obblighi derivanti dalla forma societaria scelta:

Il capitale sociale minimo di costituzione è stato fissato in 200.000.000 milioni suddiviso in azioni, tutte di uguale valore e indivisibili, che devono essere nominative, cioè intestate al nome del titolare; esse sono però facilmente trasferibili madiante semplice consegna del titolo e annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e sul libro soci fatta a cura degli amministrativi.
La SpA vanta una responsabilità limitata al capitale versato dei soci, con questa limitata responsabilità la società gode del diritto di essere soggetto giuridico.
Nelle SpA è obbligatoria l'assemblea.
L'assemblea è un organo obbligatoriamente previsto, costituito dalla riunione dei soci con l'intento di manifestare la volontà sociale.
Ha potere deliberatorio ed è convocata dagli amministratori quando lo ritengano necessario o nei casi previsti dalla legge (art. 2364, 2386, 2401, 2446, 2447, 2449, 2367) mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.
L'assemblea delibera in sede Ordinaria o in sede Straordinaria con maggioranze diverse a seconda delle delibere da prendere.
Gli Amministratori possono essere sia soci che estranei: essi costitutiscono l'organo esecutivo delle delibere assembleari e hanno la gestione dell'attività sociale.