La S.p.A.
La Società per Azioni (SpA), formata da 2 o più soci, si costituisce per
atto pubblico seguendo i punti fondamentali dettati nell'art. 2328 Cod.Civile e
adempiendo alle condizioni stabilite dall'art. 2329 (capitale sottoscritto
per intero, versamento dei 3/10 dei conferimenti in denaro, autorizzazioni ecc.).
Quando la società è formalmente costituita i soci devono adempiere a degli obblighi
derivanti dalla forma societaria scelta:
- Registrazione dell'atto presso l'Ufficio del Registro
- Deposito presso il Registro delle Imprese: omologazione del tribunale
e conseguente iscrizione della società nel Registro delle Imprese
- Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Società per azioni e
responsabilità limitata (BUSARL)
- Denuncia alla Camera di Commercio
- Denuncia all'Ufficio IVA
- Denuncia all'Ufficio delle Imposte Dirette
- Domanda dell'attribuzione del numero di codice fiscale
Il capitale sociale minimo di costituzione è stato fissato in 200.000.000 milioni
suddiviso in azioni, tutte di uguale valore e indivisibili, che devono essere
nominative, cioè intestate al nome del titolare; esse sono però facilmente
trasferibili madiante semplice consegna del titolo e annotazione del nome
dell'acquirente sul titolo e sul libro soci fatta a cura degli amministrativi.
La SpA vanta una responsabilità limitata al capitale versato dei soci, con
questa limitata responsabilità la società gode del diritto di essere soggetto
giuridico.
Nelle SpA è obbligatoria l'assemblea.
L'assemblea è un organo obbligatoriamente previsto, costituito dalla riunione dei
soci con l'intento di manifestare la volontà sociale.
Ha potere deliberatorio ed è convocata dagli amministratori quando lo ritengano
necessario o nei casi previsti dalla legge (art. 2364, 2386, 2401, 2446,
2447, 2449, 2367) mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.
L'assemblea delibera in sede Ordinaria o in sede Straordinaria con maggioranze
diverse a seconda delle delibere da prendere.
Gli Amministratori possono essere sia soci che estranei: essi costitutiscono
l'organo esecutivo delle delibere assembleari e hanno la gestione dell'attività sociale.