La S.R.L.
La società deve essere composta da almeno due soci.
L'atto costitutivo deve avere la forma di atto pubblico con le indicazioni prescritte dall'articolo
2475 del codice civili.
Di seguito sono elencate tutti gli adempimenti che seguono la costituzione della società:
- Registrazione dell'atto presso l'Ufficio del Registro.
- Deposito presso il Registro delle Imprese; omologazione del Tribunale e conseguente iscrizione
della società nel Registro delle Imprese.
- Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Società per azioni e a responsabilità limitata (BUSARL).
- Denuncia alla Camera di Commercio.
- Denuncia all'Ufficio IVA.
- Denuncia all'Ufficio Imposte Dirette.
- Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale.
La denominazione sociale è libera ma deve in ogni caso contenere l'indicazione di società a
responsabilità limitata.
Il capitale sociale sottoscritto al momento dell'iscrizione non può essere inferiore a Lire 20.000.000
(venti milioni). Ogni socio, per effetto del suo conferimento, acquista una quota corrispondente in
società. Ogni quota deve essere superiore a lire mille. Le quote possono essere trasferite
liberamente, a meno che l'atto costitutivo lo escluda o limiti la loro trasferibilità: è necessaria una
scrittura privata autenticata da notaio ed è soggetta a deposito presso l'ufficio del registro delle
imprese.
I soci della società a responsabilità limitata godono della responsabilità limitata alla quota
sottoscritta.
Per l'assemblea valgono le norme della Società per azioni, salvo che:
- l'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata spedita personalmente ai soci
(anziché mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale);
- non è ammessa la seconda convocazione;
- sono previste maggioranze diverse per le assemblee ordinarie e straordinarie rispetto alle
società per azioni (articolo 2486); ma l'atto costitutivo può stabilire diversamente.
Per gli amministratori vale quanto stabilito per la società per azioni salvo che:
- l'amministrazione deve essere affidata ai soci, a meno che l'atto costitutivo non disponga
diversamente;
- non è previsto un limite di durata dell'incarico (nelle S.p.A. è previsto per tre anni).
Il collegio sindacale è obbligatorio solo quando la società ha un capitale superiore a Lire
200.000.000 (duecento milioni), oppure se si superano determinati parametri. Se l'organo esiste,
valgono le stesse regole dettate per la S.p.A.