CODICE PENALE

 

LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE

TITOLO I - DELLA LEGGE PENALE

1 Reati e pene: disposizione espressa di legge

1. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge né con pene che non siano da essa stabilite (25 Cost.).

2 Successione di leggi penali

1. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo, in cui fu commesso, non costituiva reato

2. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.

3 Obbligatorietà della legge penale

1. La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato (42, 28 disp. prel. c.c.), salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale (10, 68, 90, 1224 Cost.; 1080 cod. nav.).

2. La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima (7-10; 17, 18 c.p.m.p; 1080 cod. nav.) o dal diritto internazionale.

4 (omissis)

5 Ignoranza della legge penale

1. Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale (473)
(Dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale "nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile" - Sentenza 364 del 1988).

da 6 a 13 (omissis)

14 Computo e decorrenza dei termini

1. Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.

2. Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

15 Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale

1. Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

16 Leggi penali speciali

1. Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.

TITOLO II - DELLE PENE

CAPO I - Delle specie di pene, in generale

17 Pene principali: specie

1. Le pene principali stabilite per i delitti sono:

1) (la morte);
2) l'ergastolo;
3) la reclusione;
4) la multa.

2. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

1) l'arresto;
2) l'ammenda.

18 Denominazione e classificazione delle pene principali

1. Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto.

2. Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l'ammenda.

19 Pene accessorie: specie

1. Le pene accessorie per i delitti sono:
1) l'interdizione dai pubblici uffici (28, 29);
2) l'interdizione da una professione o da un'arte (30, 31);
3) l'interdizione legale (32);
4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (32 bis);
5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (32 ter, 32 quater);
6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori (34) .
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte (35);
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (35 bis) .

2. Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

3. La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

20 Pene principali e accessorie

1. Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa .

21 Pena di morte (omissis)

22 Ergastolo (omissis)

23 Reclusione

1. La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

2. Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.

24 Multa

1. La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a L. 10.000, né superiore a 10 milioni.

2. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da L. 10.000 a L. 4 milioni.

25 Arresto

1. La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

2. Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

26 Ammenda

1. La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a L. 4.000 né superiore a L. 2 milioni.

27 Pene pecuniarie fisse e proporzionali

1. La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.

28 Interdizione dai pubblici uffici

1. L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

2. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:
1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;
2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale (357) o d'incaricato di pubblico servizio (358);
3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;
4) dei gradi e delle dignità accademiche dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;
6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

2. L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze .

3. Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.

4. La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.

29 Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici

1. La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

2. La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici

30 Interdizione da una professione o da un'arte

1. L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti.

2. L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni (31, 139), salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

31 Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte.

1. Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3) dell'art. 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa la interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere.

32 Interdizione legale

1. Il condannato all'ergastolo è in stato di interdizione legale.

2. La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori.

3. Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato di interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti.

4. Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale.

32-bis Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

1. L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

2. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio .

32-ter Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

1. L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

2. Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni.

32-quater Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la p.a.

1. Ogni condanna per i delitti previsti dagli artt. 316 bis, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1) del secondo comma, 640 bis commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

33 Condanna per delitto colposo

1. Le disposizioni dell'art. 29 e del secondo capoverso dell'art. 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo.

2. Le disposizioni dell'art. 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria.

34 (omissis)

35 Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte

1. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità.

2. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a quindici giorni, né superiore a due anni.

3. Essa con consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ed essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto.

35-bis Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

1. La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

2. Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

36 Pubblicazione della sentenza penale di condanna

1. La sentenza di condanna (alla pena di morte o) all'ergastolo (22) è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

2. La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dai giudice (536 c.p.p.). La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato (694 c.p.p.).

3. La legge determina gli altri casi (165, 186, 347, 448, 475, 498, 501 bis, 518, 722, 727) nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.

37 Pene accessorie temporanee: durata

1. Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.

38 Condizione giuridica del condannato alla pena di morte (omissis)

TITOLO III - DEL REATO

CAPO I - Del reato consumato e tentato

39 Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni

1. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo Codice.

40 Rapporto di causalità

1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

2. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale e cagionarlo.

41 Concorso di cause

1. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

2. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando siano state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.

3. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

42 Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva

1. Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

2. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

3. La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

4. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

43 Elemento psicologico del reato

1. Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

2. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

44 Condizione obiettiva di punibilità

1. Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.

45 Caso fortuito o forza maggiore

1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

46 Costringimento fisico

1. Non è punibile chi ha commesso il fatt o per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

2. In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.

47 Errore di fatto

1. L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente.

2. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (43).

3. L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato .

48 Errore determinato dall'altrui inganno

1. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.

49 Reato supposto erroneamente reato impossibile

1. Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato nella supposizione erronea che esso costituisca reato.

2. La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso pericoloso.

3. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

4. Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza (229).

50 Consenso dell'avente diritto

1. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

1. L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

2. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.

3. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

4. Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine.

52 Difesa legittima

1. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa (55; 2044 c.c.).

53 Uso legittimo delle armi

1. Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non e punibile il pubblico ufficiale (357) che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona (1).

2. La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

3. La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.

54 Stato di necessità

1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo (55).

2. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

3. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo (611; 2045 c.c.).

55 Eccesso colposo

1. Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (43).

56 Delitto tentato

1. Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

2. Il colpevole di delitto tentato è punito: (con la reclusione da ventiquattro a trenta anni se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte) ; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

3. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

4. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

da 57 a 149 (omissis)

TITOLO VI - DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA

CAPO I - Della estinzione del reato

150 Morte del reo prima della condanna

La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.

151 Amnistia

1. L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie (672 c.p.p.).

2. Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.

3. La estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto , salvo che questo stabilisca una data diversa.

4. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

5. L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza (102, 103, 105, 108), salvo che il decreto disponga diversamente.

152 Remissione della querela

1. Nei delitti punibili a querela della persona offesa (120-126), la remissione estingue il reato.

2. La remissione è processuale (340 c.p.p.) o estraprocessuale. La remissione estraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

3. La remissione può intervenire solo prima della condanna (648 c.p.p.), salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti (542-2).

4. La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno (185; 340 c.p.p.).

153 Esercizio del diritto di remissione. Incapaci

1. Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente (414 c.c.), il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante (120, 121).

2. I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati (415 c.c.) possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l'approvazione di questo.

3. Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volontà contraria.

4. Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che è stata proposta la querela.

154 Più querelanti: remissione di uno solo

1. Se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.

2. Se tra più persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela, la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.

155 Accettazione della remissione

1. La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.

2. La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata.

3. Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell'art 153.

4. Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale (338, 340 c.p.p.).

156 Estinzione del diritto di remissione

1. Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato.

157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere

1. La prescrizione estingue il reato:

1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;
6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

2. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato (56), tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti (64, 66) e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti (65, 67).

3. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'art. 69.

4. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

158 Decorrenza del termine della prescrizione

1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno (142) della consumazione (557); per il reato tentato, dal giorno un cui è cessata l'attività del colpevole (56); per il reato permanente o continuato, dal giorno un cui è cessata la permanenza o la continuazione (81).

2. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione (44), il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela (120), istanza (130) o richiesta (128), il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

159 Sospensione del corso della prescrizione

1. Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere (68, 96 Cost.; 313; 343, 344 c.p.p.), o di questione deferita ad altro giudizio (3 c.p.p.), e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge (412, 472, 71, 1758, 479 c.p.p.).

2. La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.

3. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

160 Interruzione del corso della prescrizione

1. Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna (444, 533 c.p.p.) o dal decreto di condanna (460 c.p.p.).

2. Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali (292 c.p.p.) e quella di convalida del fermo o dell'arresto (391 c.p.p.), l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio (375 c.p.p.), il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione (409, 410 c.p.p.), la richiesta di rinvio a giudizio (416 c.p.p.), il decreto di fissazione della udienza preliminare (418 c.p.p.), l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato (440 c.p.p.), il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena (447 c.p.p.), la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo (450 566 c.p.p.), il decreto che dispone il giudizio immediato (456 c.p.p.), il decreto che dispone il giudizio (429 c.p.p.) e il decreto di citazione a giudizio (555, 601 c.p.p.).

2. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'art. 157 possono essere prolungati oltre la metà.

161 Effetti della sospensione e della interruzione

1. La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

2. Quando per più reati connessi si procede congiuntamente (12, 17 c.p.p.), la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri.

162 Oblazione nelle contravvenzioni

1. Nelle contravvenzioni, (39, 650 seguenti.) per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento (492 c.p.p.), ovvero prima del decreto di condanna (460 c.p.p.), una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

2. Il pagamento estingue il reato.

162-bis Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative

1. Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento (492 c.p.p.), ovvero prima del decreto di condanna (460 c.p.p.), una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.

2. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.

3. L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'art. 99, dall'art. 104 o dall'art. 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

4. La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado (523 c.p.p.).

5. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

163 Sospensione condizionale della pena

1. Nel pronunciare sentenza di condanna (444, 533 c.p.p.) alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria (460-2 c.p.p.) che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

2. Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

3. Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi.

164 Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena

1. La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

2. La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione (178), né al delinquente o contravventore abituale (102-104) o professionale (105);
2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale (215) perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa .

3. La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca (240).

4. La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163.

165 Obblighi del condannato

1. La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno (185, 186) può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

2. La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, salvo che ciò sia impossibile.

3. Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

166 Effetti della sospensione

1. La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie (19).

2. La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

167 Estinzione del reato

1. Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole (101), e adempie gli obblighi impostigli (165), il reato è estinto.

2. In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene.

168 Revoca della sospensione

1. Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto (674 c.p.p.) qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole (101), per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli (165);
2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163.

2. Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.

169 Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto

1. Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto (la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila, anche se congiunta a detta pena) , il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

2. Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

3. Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso dell'art. 164.

4. Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta .

170 Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato

1. Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.

2. La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso (84).

3. L'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione (61 n. 2).

da 171 a 313 (omissis)

TITOLO II - DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPO I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

314 Peculato

1. Il pubblico ufficiale (357) o l'incaricato di un pubblico servizio (358), che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

315 Malversazione a danno di privati
(abrogato dall'articolo 20 della legge n. 86 del 1990)

316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui

1. Il pubblico ufficiale (357) o l'incaricato di un pubblico servizio (358), il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

316-bis Malversazione a danno dello Stato

1. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (32 quater).

317 Concussione

1. Il pubblico ufficiale (357) o l'incaricato di un pubblico servizio (358), che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni (32 quater).

317-bis Pene accessorie

1. La condanna per i reati di cui agli artt. 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

318 Corruzione per un atto d'ufficio

1. Il pubblico ufficiale (357), che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (32 quater).

2. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.

319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

1. Il pubblico ufficiale (357), che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni (32 quater).

319-bis Circostanze aggravanti

1. La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (32 quater).

319-ter Corruzione in atti giudiziari

1. Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio

1. Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato (32 quater).

2. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

321 Pene per il corruttore

1. Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter, e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (32 quater).

322 Istigazione alla corruzione

1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (358) che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora I'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo (32 quater).

2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318.

3. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

323 Abuso d’ufficio

1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
(così sostituito dall'articolo 1 della legge n. 234 del 1997)

323 bis Circostanza attenuante

1. Se i fatti previsti dagli artt. 314, 316, 316 bis, 317, 318, 319, 320, 322 e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

324-Interesse privato in atti d'ufficio
(abrogato dall'articolo 20 della legge n. 86 del 1990)

325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio

1. Il pubblico ufficiale (357) o l'incaricato di un pubblico servizio (358), che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbono rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a L. 1 milione.

326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio

1. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

3. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

327 Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni; delle leggi o degli atti dell'Autorità
(abrogato dall'articolo 18, comma 1, della legge n. xxx del 1999)

328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

1. Il pubblico ufficiale (357) o l'incaricato di un pubblico servizio (358), che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a L. 2 milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica

1. Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

330 Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori (abrogato)

331 Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità

1. Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a L. 1 milione.

2. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a L. 6 milioni. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente .

332 Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio
(abrogato dall'articolo 18, comma 1, della legge n. xxx del 1999)

333 Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro (abrogato)

334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa

1. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favore il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 100.000 a 1 milione.

2. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lue seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.

3. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a L. 600.000 se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

1. Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa (art. 43) ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a L. 600.000.

CAPO II - Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione

336 Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

1. Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (358), per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione dai sei mesi a cinque anni.

2. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

337 Resistenza a un pubblico ufficiale

1. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale (357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (358), mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (339).

338 Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio, per impedirne, un tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni (339).

2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici (358) o di pubblica necessità (359) qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi (339).

339 Circostanze aggravanti

1. Le pene stabilite nei tre articoli precedenti Sono aumentate (64) se la violenza o la minaccia è commessa con armi (585), o da persona travisata, o da più persone riunite o con scritto anonimo, o un modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

2. Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'art. 336 e dagli artt. 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'art. 336 della reclusione da due a otto anni.

340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno .

2. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

341 Oltraggio a un pubblico ufficiale
(abrogato dall'articolo 18, comma 1, della legge n. xxx del 1999)

342 Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

1. Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la reclusione fino a tre anni.
(pena ridotta nel minimo dall'articolo 18, comma 3, della legge n. xxx del 1999)

2. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, duetti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

3 La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

4. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

343 Oltraggio a un magistrato in udienza

1. Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione fino a tre anni.
(pena ridotta dall'articolo 18, comma 4, della legge n. xxx del 1999)

2. La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

3. Le pene sono aumentate (64) se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

344 Oltraggio a un pubblico impiegato
(abrogato dall'articolo 18, comma 1, della legge n. xxx del 1999)

345 Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni

1. Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera, o altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa, è punito con la multa fino a L. 1 milione (664).

346 Millantato credito

1. Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale (357), o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio (358), riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilit\à, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 600.000 a 4 milioni.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da L. 1 milione a 6 milioni, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.

347 Usurpazione di funzioni pubbliche

1. Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale (357) o impiegato (358) il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle (287).

3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza (36).

348 Abusivo esercizio di una professione

1. Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (2229 c.c.), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da L. 200.000 a 1 milione.

349 Violazione di sigilli

1. Chiunque viola i Sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 200.000 a 2 milioni (350).

2. Se il colpevole è colui che ha un custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da L. 600.000 a 6 milioni.

350 Agevolazione colposa

1. Se la violazione dei Sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la multa da L. 100.000 a 2 milioni.

351 Violazione della pubblica custodia di cose

1. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico uff iciale (357) o un impiegato che presti un pubblico servizio (358), è punito qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.

352 Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro

1. Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la multa fino a L. 1 milione.

353 Turbata libertà degli incanti

1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da L. 200.000 a 2 milioni.

2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da L. 1 milione a 4 milioni.

3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

354 Astensione dagli incanti

1. Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a L. 1 milione.

355 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture

1. Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a L. 200.000.

2. La pena è aumentata se la fornitura concerne:

1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2) cose od opere destinate all’armamento o all’equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

3. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da L. 100.000 a 4 milioni.

4. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

356 Frode nelle pubbliche forniture

1. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a L. 2 milioni.

2. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente.

CAPO III - Disposizioni comuni ai capi precedenti

357 Nozione del pubblico ufficiale

1. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

2. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

1. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessità

1. Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

360 Cessazione della qualità di pubblico ufficiale

1. Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale, o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.

361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

1. Il pubblico ufficiale (357), il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni (331 c.p.p.; 221 disp. coord. c.p.p.), è punito con la multa da L. 60.000 a 1 milione.

2. La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria (57 c.p.p.), che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto (347 c.p.p.).

3. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

362 Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

1. L'incaricato di un pubblico servizio (358), che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio (331 c.p.p.; 221 disp. coord. c.p.p.), è punito con la multa fino a L. 200.000.

2. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico .

363, 364, 365 e 366 (omissis)

367 Simulazione di reato

1. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

368 Calunnia

1. Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.

3. La reclusione è da quattro a dodici anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni, è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo (e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte).

369 Autocalunnia

1. Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

370 Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione

1. Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.

da 371 a 415 (omissis)

416 Associazione per delinquere

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

416-bis Associazione di tipo mafioso

1. Chiunque fa parte di un associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

4. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

5. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

da 417 a 441 (omissis)

442 Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

1. Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli (446, 448, 452, 516).

443 Commercio o somministrazione di medicinali guasti

1. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a L. 200.000 (448, 452).

444 Commercio di sostanze alimentari nocive

1. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a L. 100.000 (448, 452, 516).

2. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

da 445 a 448 (omissis)

449 Delitti colposi di danno

1. Chiunque cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal Capo primo di questo Titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

450 Delitti colposi di pericolo

1. Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un'inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell'Autorità diretta alla rimozione del pericolo.

451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

1. Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da L. 200.000 a 1 milione.

da 452 a 475 (omissis)

CAPO III - Della falsità in atti

476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

477 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

1. Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

478 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti

1. Il pubblico ufficiale, che nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

3. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

1. Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476.

480 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

1. Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da L. 100.000 a 1 milione.

2.Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

482 Falsità materiale commessa dal privato

1. Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale (357), in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

484 Falsità in registri e in notificazioni

1. Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a L. 600.000.

485 Falsità in scrittura privata

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

486 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

487 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico

1. Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

488 Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali

1. Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

489 Uso di atto falso

1. Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

2. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

490 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

1. Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.

2. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

491 Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena

1. Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'art. 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'art. 476 e nell'art. 482.

2. Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso senza essere concorso nella falsità, soggiace ana pena stabilita nell'art. 489 per l'uso di atto pubblico falso.

491-bis Documenti informatici

1. Se alcuna delle falsità previste dal presente Capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

492 Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

1. Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

493 Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico

1. Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

493-bis Casi di perseguibilità a querela

1. I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa.

2. Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.

CAPO IV - Della falsità personale (omissis)

da 494 a 512 (omissis)

CAPO II - Dei delitti contro l'industria e il commercio

513 Turbata libertà dell'industria o del commercio

1. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da L. 200.000 a 2 milioni.

513-bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza

1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

514 Frodi contro le industrie nazionali

1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a L. 1 milione.

2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 (518).

515 Frode nell'esercizio del commercio

1. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero un uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a L. 4 milioni.

2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a L. 200.000.

516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti un commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a L. 2 milioni (442, 444, 518).

517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a L. 2 milioni (518).

CAPO III - Disposizione comune ai capi precedenti

518 Pubblicazione della sentenza

1. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.

da 519 a 593 (omissis)

594 Ingiuria

1. Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a L. 1 milione.

2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

3. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a L. 2 milioni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

4. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

595 Diffamazione

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a L. 2 milioni.

2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a L. 4 milioni.

3. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a L. 1 milione.

4. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

596 Esclusione della prova liberatoria

1. Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa .

2. Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.

3. Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:
1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale (357) ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;
2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito .
Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594, comma 1°, ovvero dell'art. 595, comma 1° .

597 Querela della persona offesa ed estinzione del reato

1. I delitti preveduti dagli artt. 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa.

2. Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente , la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.

3. Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposto la querela la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente, spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.

598 Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative

1. Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

2. Il giudice, pronunciando nella causa, può oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

3. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

599 Ritorsione e provocazione

1. Nei casi preveduti dall'art. 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.

2. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

3. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.

da 600 a 623 (omissis)

TITOLO XIII  - DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

CAPO I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

624 Furto

1. Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da L. 60.000 a 1 milione (625, 626, 649).

2. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625.
(comma aggiunto dall'articolo xx della legge n. xxx del 1999)

625 Circostanze aggravanti

1. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da L. 200.000 a 2 milioni:

1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione;
2) se il colpevole usa violenza sulle cose (392-2) o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;
4) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;
5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale (357) o d'incaricato di un pubblico servizio (358);
6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

2. Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da L. 400.000 a 3 milioni.

626 Furti punibili a querela dell'offeso

1. Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a L. 400.000, e il delitto è punibile a querela della persona offesa (120-126):

1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita ;
2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
3) se il fatto consiste nello spigolare rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.
Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei nn. l), 2), 3) e 4) dell'articolo precedente (649).

627 Sottrazione di cose comuni

1. Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa (120-126), con la reclusione fino a due anni o con la multa da L. 40.000 a 400.000.

2. Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante (646).

628 Rapina

1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da L. 1 milione a 4 milioni.

2. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

3. La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da L. 2 milioni a L. 6 milioni:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi (585) o da persona travisata, o da più persone riunite (112 n. 1);
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire (605, 613);
3) se la violenza o minaccia è posta un essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis.

629 Estorsione

1. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da L. 1 milione a 4 milioni.

2. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da L. 2 milioni a L. 6 milioni se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

630 Sequestro di persona a scopo di estorsione

1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera un modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui ai quinto comma del presente articolo.

631 Usurpazione

1. Chiunque, per appropriarsi, un tutto in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 400.000.

632 Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi

1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 400.000.

633 Invasione di terreni o edifici

1. Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da L. 200.000 a 2 milioni.

2. Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone anche senza armi.

634 Turbativa violenta del possesso di cose immobili

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, I'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da L. 200.000 a 600.000.

2. Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.

635 Danneggiamento

1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a L. 600.000.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:
1) con violenza alla persona o con minaccia;
2) da datori di lavoro un occasione di serrate, o da lavoratori un occasione di sciopero, ovvero un occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli (330,) 331 (e 333) ;
3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto,
o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel n. 7) dell'art. 625;
(numero modificato con l'aggiunta di un periodo dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 352 del 1997)
4) sopra opere destinate all'irrigazione;
5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.

635-bis Danneggiamento di sistemi informatici e telematici

1. Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'art. 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

636 Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo

1. Chiunque introduce o abbandona animali un gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da L. 20.000 a 200.000.

2. Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da L. 40.000 a 400.000.

3. Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da L. 100.000 a 1 milione.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

637 Ingresso abusivo nel fondo altrui

1. Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a L. 200.000.

638 Uccisione o danneggiamento di animali altrui

1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a L. 600.000.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti un mandria.

3. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

639 Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a L. 200.000.

2. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni e si procede d'ufficio.
(il secondo comma è stato aggiunto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 352 del 1997)

639-bis Casi di esclusione della perseguibilità a querela

1. Nei casi previsti dagli artt. 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

CAPO II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

da 640 a 645 (omissis)

646 Appropriazione indebita

1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 2 milioni.

2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

3. Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'art. 61.

647 e 648 (omissis)

650 Inosservanza dei provvedimenti delI'Autorità

1. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica , o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a L. 400.000.

651 Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale

1. Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale (357) nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a L. 400.000

da 652 a 664 (omissis)

665 Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati (abrogato)

666 Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza

1. Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con l'ammenda da L. 20.000 a 1 milione (162).

2. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, la pena è dell'arresto fino a un mese.

667 Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo (omissis)

668 Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive

1. Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prlma comunicati all'Autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a L. 600.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorità .

3. Se il fatto è commesso contro il divieto dell'Autorità, la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente.

4. Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei nn. 2) e 3) dell'art. 266.

da 669 a 672 (omissis)

673 Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari

1. Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a L. 1 milione.

2. Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione.

674 Getto pericoloso di cose

1. Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a L. 400.000.

675 Collocamento pericoloso di cose

1. Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con l'ammenda fino a L. 200.000.

676 Rovina di edifici o di altre costruzioni

1. Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con l'ammenda non inferiore a L. 200.000.

2. Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a L. 600.000.

677 Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

1. Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo è punito con l'ammenda non inferiore a L. 200.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.

3. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a L. 600.000.

da 678 a 731

732 Omesso avviamento dei minori al lavoro
(abrogato dall'articolo 18, comma 1, della legge n. xxx del 1999)

733 Danneggiamento al patrimonio archeologico storico o artistico nazionale

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire 4 milioni.

734 Distruzione o deturpamento di bellezze naturali

1. Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a 12 milioni.