CODICE DI PROCEDURA CIVILE

 

 

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83 Procura alle liti

1. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura (125, 314).

2. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico (Cod. Civ. 2699) o scrittura privata autenticata (Cod. Civ. 2703).

3. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione (163), del ricorso (366, 414), del controricorso (370, 371), della comparsa di risposta o d'intervento del precetto (480) o della domanda d'intervento nell'esecuzione (499). In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore.

4. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espressa volontà diversa. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però' congiunto materialmente all'atto cui si riferisce
(L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141)

da 84 a 359 (omissis)

360 Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

1. Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per Cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione (37; Cost. 111);
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto (42) il regolamento di competenza (43, 382, 385);
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (115, 383];
4) per nullità della sentenza o del procedimento (69, 89, 112, 132 152-162, 372, 383]
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.

2. Può inoltre essere impugnata con ricorso per Cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo (366) per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

da 361 a 408 (omissis)

TITOLO IV - NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO

CAPO I - Delle controversie individuali di lavoro (442, 618 bis)

SEZIONE I - Disposizioni generali

409 Controversie individuali di lavoro

1. Si osservano le disposizioni del presente Capo nelle controversie relative a:

1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

410 Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri du cui all'articolo 413. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
(La rubrica e il primo comma sono stati sostituiti dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 80 del 1998)

2. La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Con provvedimento del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

4. Commissioni di conciliazione possono essere istituite, Con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

5. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

6. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

7. Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.

410-bis Termine per l’espletamento del tentativo di conciliazione

1. Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

2. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell’articolo 412-bis.
(articolo aggiunto dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 80 del 1998)

411 Processo verbale di conciliazione

1. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale (126) che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

2. Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

3. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione e depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato redatto. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

412 Verbale di mancata conciliazione

1. Se la conciliazione non riesce si forma processo verbale con l’indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l’ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest’ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all’articolo 411.

2. L’Ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del verbale entro cinque giorni dalla richiesta.

3. Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale.

4. Delle risultanze del verbale di cui al primo comma il giudice tiene conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio.
(articolo così sostituito dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 80 del 1998)

412-bis (Procedibilità della domanda)

1. L’espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.

2. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all’articolo 416 e può essere rilevata d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di cui all’articolo 420.

3. Il giudice ove rilevi che non è stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale è stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione.

4. Trascorso il termine di cui al primo comma dell’articolo 410-bis, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni.

4-bis. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308.

5. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d’urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV.
(articolo aggiunto dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 80 del 1998)

412-ter (Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi)

1. Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine previsto per l'espletamento, le parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite l’organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facoltà e stabiliscono:

a) le modalità della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l’altra parte può aderirvi;
b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti;
c) le forme e i modi di espletamento dell’eventuale istruttoria;
d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate;
e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri.

2. I contratti e accordi collettivi possono, altresì, prevedere l’istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale.

3. Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l’articolo 429, terzo comma del Codice di procedura civile.

4. Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura arbitrale si applicano altresì gli articoli 91, primo comma e 92 del Codice di procedura civile.
(articolo aggiunto dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 80 del 1998)

412-quater (Impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale)

1. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale decide in unico grado il Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in cui è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo.

2. Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal Tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

3. (soppresso)

(articolo aggiunto dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 80 del 1998)

SEZIONE II - Del procedimento

§1 Del procedimento di primo grado

413 Giudice competente

1. Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del pretore (8) in funzione di giudice del lavoro (428).

2. Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

3. Tale competenza permane dopo il trasferimento della azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

4. Competente per territorio per le controversie previste dal n. 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio o del titolare degli altri rapporti di cui al predetto n. 3) dell'articolo 409.

5. Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'art. 18.

6. Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio (28).

7. Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

8. Nelle controversie nelle quali è parte una amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell’articolo 6 del Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
(gli ultimi due commi sono stati aggiunti dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 80 del 1998)

414 Forma della domanda

1. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

1) l'indicazione del giudice (413);
2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato (75), il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;
3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

415 Deposito del ricorso e decreto di fissatore dell'udienza

1. Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente (413) insieme con i documenti in esso indicati (414).

2. Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.

3. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni.

4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato (137 e seguenti) al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'art. 417.

5. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di 30 giorni.

6. Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero (142, 420).

7. Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’articolo 413, il ricorso è notificato direttamente presso l’amministrazione destinataria ai sensi dell’articolo 144, secondo comma, del Codice di procedura civile. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio si osservano le disposizioni delle leggi che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio.
(comma aggiunto dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 80 del 1998)

416 Costituzione del convenuto

1. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.

2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale, e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

3. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

417 Costituzione e difesa personali delle parti

1. In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede le L. 250.000 (823).

2. La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'art. 414 o si costituisce nelle forme di cui all'art. 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica.

3. Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al pretore che ne fa redigere processo verbale (3122).

4. Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'art. 415 (137).

5. Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria (137).

417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni)

1. Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti.

2. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l’Avvocatura dello Stato, competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell’amministrazione interessata nonché al Dipartimento della funzione pubblica anche per l’eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l’Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell’amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.

3. Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell’amministrazione civile del ministero dell’Interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al comma 1.
(articolo aggiunto dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 80 del 1998)

4. Nella liquidazione ... degli onorari.

da 418 a 669-septies (omissis)

669-octies

1.

2.

3.

4. ...o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.

da 670 a 699 (omissis)

SEZIONE V - Dei provvedimenti d'urgenza

700 Condizioni per la concessione

1. Fuori dei casi regolati nelle precedenti Sezioni di questo Capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli eletti della decisione sul merito.

701 Competenza

1. E competente a pronunciare sulla domanda il pretore del luogo in cui l'istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso, oppure il giudice istruttore quando vi è causa pendente per il merito.

702 Procedimento

1. Nel caso che il provvedimento sia chiesto al pretore, si procede a norma degli articoli 689 e seguenti, in quanto applicabili.

2. Nel pronunciare il provvedimento il pretore deve in ogni caso fissare un termine perentorio (153) entro il quale l'istante è tenuto a iniziare il giudizio di merito di cui all'art. 700.