Riferimenti di approfondimento sugli argomenti trattati nella tutela dei diritti d'autore.
C.P.P art. 333 | Denuncia da parte di privati |
C.P. art. 368 | Calunnia |
C.P. art. 712 | Acquisto di cose di sospetta provenienza |
La legge suli diritto d'autore:
Art. 1 | "Opere protette" |
Art. 2 | "Specificazione delle opere tutelate" |
Art. 3 | "Opere collettive" |
Art. 12-bis | "Software creato dal dipendente" |
Art. 13 | "Diritto di riproduzione" |
Art. 14 | "Diritto di trascrizione" |
Art. 17 | "Diritto esclusivo di distribuzione" |
Art. 18 | "Diritto di modificazione ed elaborazione" |
Art. 18-bis | "Diritto esclusivo di noleggio e prestito" |
Art. 20 | "Diritti morali dell'autore" |
Art. 25 | "Durata dei diritti di utilizzazione economica" |
Art. 27-bis | "Durata dei diritti di utilizzazione dell'autore del software" |
Art. 64-bis | "Diritti esclusivi dell'autore di riproduzione, traduzione, modificazione e distribuzione al pubblico" |
Art. 64-ter | "Diritti dell'utilizzatore di riprodurre e modificare il programma, di effettuare una copia di riserva e di studiare il programma" |
Art. 64-quater | "Decodificazione del software" |
Art. 103 | "Registro del software" |
Art. 104 | "Registrazione degli atti che trasferiscono diritti sul programma" |
Art. 105 | - |
Art. 107 | "Trasmissione dei diritti di utilizzazione" |
Art. 110 | - |
Art. 142 | "Diritto di ritirare l'opera dal commercio" |
Art. 143 | - |
Art. 156 | "Difese e sanzioni civili" |
Art. 158 | "Rimozione o distruzione del software illecito" |
Art. 159 | "Software contraffatto acquistato in buona fede" |
Art. 161 | "Descrizione, accertamento, perizia e sequestro di software illecito" |
Art. 169 | "Azione per la difesa del diritto alla paternità dell'opera" |
Art. 170 | "Azione per la difesa del diritto all'integrità dell'opera" |
Art. 171 | "Sanzioni penali" |
Art. 171-bis | "Sanzioni penali" |
Art. 171-quater | "Sanzioni penali per noleggio o locazione abusiva" |
Art. 185 | "Applicazione della legge" |
Art. 186 | "Applicazione della legge ad opere straniere" |
Art. 199-bis | "Applicazione della legge a tutti i programmi" |
Riferimenti di approfondimento sugli argomenti trattati nella tutela dei diritti d'autore.
1. Ogni persona che ha notizia di un reato
perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia
è obbligatoria.
2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria; se è presentata per iscritto è sottoscritta dal denunciante o da un suo
procuratore speciale.
3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto
disposto dall'art. 240.
Chiunque con denunzia, querela, richiesta o
istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad
un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che
egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui tracce di un reato, è punito con la
reclusione da due anni a sei anni.
.......omissis.....
Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire ventimila. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.
Legge sul diritto d'autore
Legge 22 aprile 1941, n. 633 modificata da:
1. Decreto legislativo 29/12/92 n. 518.
2. Decreto legislativo 16/11/94 n. 685.
3. Legge 6/2/96 n. 52.
4. Decreto legislativo 15/3/96 n. 205.
Sono protette ai sensi di questa legge
le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla
musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai
sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche
ratificata e resa esecutiva con la legge 20 giugno 1978, n. 399.
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose,
tanto se in forma scritta quanto se orale;
.....Omissis......
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purchè
originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla
tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di
qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il
termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del
programma stesso.
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato.
Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dellopera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, ...omissis.... ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.
1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per
oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a
disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l'opera o gli
esemplari di essa e comprende, altresì il diritto esclusivo di introdurre, a fini di
distribuzione, nel territorio degli Stati dell'Unione europea le riproduzioni fatte negli
Stati extracomunitari.
2. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la
consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare di esemplari delle opere a fini
promozionali ovvero a fni di insegnamento o di ricerca scientifica.
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto tutte
le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera prevista
nell'art. 4.
......omissis.....
(L'autore) Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi
modificazione.
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto
la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un
beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in
uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta
da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da
quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito
da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la
distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un
produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini
in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da
questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo.
6.....omissis.......
Indipendentemente dai diritti esclusivi di
utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente,
ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare
la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra
modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio
al suo onore o alla sua reputazione.
......omissis.......
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.
La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma.
1. Fatte salve le disposizioni dei successivi
articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui
programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale del programma
per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni
quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la
memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali
operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra
modificazione del programma per elaboratore, nonchè la riproduzione dell'opera che ne
risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione del
programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia
del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con
il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della
Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o
di una copia dello stesso.
1. Salvo patto contrario, non sono soggette
all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'Art. 64-bis,
lettere a) e b), allorchè tali attività sono necessarie per l'uso del programma per
elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa
la correzione degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una
copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma,
qualora tale copia sia necessaria per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può,
senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova
il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è
basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante
operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del
programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in
violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è
richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione
della sua forma ai sensi dell'Art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare
la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per
conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore
creato autonomamente purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che
abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è
autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano
già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale
per conseguire l'interoperabilità;
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni
ottenute in virtù della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi del conseguimento dell'interoperabilità
del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di conseguire
l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione
di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per
ogni altra attività che violi il diritto di autore.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono
nulle.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere
letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n.399, le
disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire
che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del
titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma.
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, un registro generale sulle opere protette ai sensi di questa legge.
La SIAE cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere
cinematografiche.
In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito
con le indicazioni dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le
altre indicazioni stabilite dal regolamento.
Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata altresì, la
tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro
viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e
la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di
esercizio dei diritti esclusivi.
La registrazione fa fede sino a prova contraria della esistenza dell'opera e
del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono
reputati sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.
Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro
indicato nel secondo comma.
La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.
I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando
mezzi e strumenti informatici.
Possono, altresì, essere registrati nel registro,
sulla istanza della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti
fra vivi che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti riconosciuti da questa legge o
costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di
divisione o di società relativi ai diritti medesimi.
Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od
amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi
speciali.
...............Omissis............
Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa.
...............Omissis............
I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonchè i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha
diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che
hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare
l'opera medesima.
Questo diritto è personale e non trasmissibile.
Agli effetti di questo diritto l'autore deve notificare il suo intendimento
alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la quale da' pubblica notizia dell'intento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.
Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e
pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'autorità giudiziaria per opporsi
all'esercizio della pretesa dell'autore, o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento
del danno.
L'autorità giudiziaria, se riconosce che sussistono
gravi ragioni morali invocate dall'autore, ordina il divieto di riproduzione ....Omissis
..... dell'opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli
interesssati, fissando la somma dell'indennizzo ed il termine per il pagamento.
..... Omissis.....
Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto
di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge, oppure intende
impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in
giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione.
L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del
Codice di procedura civile.
Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno.
La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo
precedente non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o
diffuse, nonchè gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che, per loro
natura, non possono essere adoperati per divesa riproduzione o diffusione.
Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui si tratta
può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può
chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.
..........omisssis.......
Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, e le copie e gli
apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in
conto del risarcimento dovutogli.
I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli
esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.
Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste
negli articoli precedenti, può essere ordinata dall'autorità giudiziaria la descrizione,
l'accertamento, la perizia od anche il sequestro di ciò che si ritenga costituire
violazione del diritto di utilizzazione.
Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal
contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione
del diritto d'autore è imputabile a tutti i coautori.
L'autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi,
il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.
Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in
circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di
programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione
arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma
per elaboratore.
L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.
L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.
Salvo quanto previsto dall'Art. 171-bis, è punito
con la multa da lire 100.000 a lire 4 milioni chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi
scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in
vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che
sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nella Repubblica esemplari prodotti
all'estero contrariamente alla legge italiana.
b)....... omissis......
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme
di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di
esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente
di riprodurre o di rappresentare;
e) .....omissis......
f) .....omissis......
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a
lire 1 milione, se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata
alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con
deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti
offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
1. Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro,
programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si
tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo
commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena della
reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. Si
applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire
o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratore. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi
di reclusione e la multa a L.3.000.000 se il fatto è di rilevante gravità ovvero se il
programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita,
detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente distribuito, venduto
o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed
Editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato
con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.
2. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione
della sentenza in uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è
punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci
milioni chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo,
originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d'autore;
b) ......omissis.....
Questa legge si applica a tutte le opere di autori
italiani, dovunque pubblicate per la prima volta.
Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia,
che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.
Le convenzioni internazionali per la protezione delle
opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori
stranieri.
Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità o di parità
di trattamento detto patto è interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle
due protezioni stabilite negli articoli seguenti.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data.